Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, codice fiscale n. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, Contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Milano, piazza Citta' di Lombardia n. 1. per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere c) e d) della Legge Regione Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, intitolata «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (Myocastor coypus))», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49, supplemento del 5 dicembre 2014, per contrasto: della lettera c) cit., nella parte relativa al novellato art. 2, comma 2, lettera b) della legge reg. n. 20 del 2002, con l'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione; della lettera d) cit., con la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e con l'art. 21, comma 1, lettere u) e z) della legge n. 157 del 1992, in relazione all'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s), della Costituzione, nonche' con l'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione. e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 gennaio 2015. Fatto La legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, intitolata «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (Myocastor coypus))» e pubblicata nel B.U.R. Lombardia n. 49, supplemento del 5 dicembre 2014, con l'art. 1, lettera c) sostituisce l'art. 2 della citata legge reg. n. 20 del 2002. Il novellato art. 2, comma 2, della legge reg. n. 20 del 2002, alla lettera b) dispone che «le province istituiscono il Tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione». L'art. 1, lettera d), della legge reg. n. 32 del 2014 sostituisce l'art. 3 della legge reg. n. 20 del 2002. Il nuovo art. 3 della legge reg. n. 20 del 2002, al primo comma, dispone quanto segue: «L'eradicazione delle nutri avviene secondo le modalita' disciplinate dai piani provinciali di contenimento ed eradicazione di cui all'articolo 2, comma 2, in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche quello vietato alla caccia, con i seguenti metodi di controllo selettivo: a) armi comuni da sparo; b) armi da lancio individuale; c) gassificazione controllata; d) sterilizzazione controllata; e) trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale con narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo; f) metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunita' scientifica; g) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione e validato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale». Le disposizioni della legge regionale summenzionate sono illegittime e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 gennaio 2015, sono impugnate per i seguenti Motivi 1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), legge reg. n. 32 del 2014, nella parte relativa al novellato articolo 2, comma 2, lettera b) della legge reg. n. 20 del 2002, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione. Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «organizzazione amministrativa» di cui all'art. 117, comma 2, lett g) della Costituzione. Il comma 2 dell'art. 2 della legge reg. n. 20 del 2002 dispone che le Province predispongano dei piani di contenimento ed eradicazione della nutria. Al fine di monitorare annualmente gli obiettivi di eradicazione, esse debbono istituire un Tavolo provinciale di coordinamento con diversi soggetti a vario titolo interessati, tra i quali la legge inserisce anche le Prefetture. Il coinvolgimento delle Prefetture, tuttavia, non e' stato preceduto da alcun accordo con l'Amministrazione statale interessata; cio' significa che la Regione ha unilateralmente disposto il diretto coinvolgimento di organi dello Stato, addossando ad essi gli obblighi conseguenti all'attribuzione dei relativi compiti, violando cosi' l'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione che annovera l'organizzazione amministrativa dello Stato tra le materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva. La giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte e', infatti, costante nel sostenere che le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 322 del 2006, n. 429 e n. 134 del 2004). In particolare, nella sentenza n. 134 del 2004, si afferma che pur essendo auspicabile la creazione di «forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli enti locali volti a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio [...], le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potesta' legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati» (cfr. il n. 4 del considerato in diritto). 2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d), della legge reg. n. 32 del 2014 per violazione: della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, in relazione all'art. 117, comma 1, della Costituzione; dell'art. 21, comma 1, lettere u) e z) della legge n. 157 del 1992, in relazione all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione; dell'art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione. Violazione della normativa sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenuta nella direttiva 2009/147/CE nonche' nell'art. 21, comma 1, lettere u) e z) della legge n. 157/1992 e, per l'effetto, violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione. Violazione della normativa statale in materia di pubblica sicurezza contenuta nel R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e nel relativo Regolamento di esecuzione, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e, per l'effetto, violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza» di cui all'art. 117, comma 2, lett. h) della Costituzione. L'art. 1, comma 1, lettera d) della legge reg. n. 32 del 2014 sostituisce l'art. 3 della legge reg. n. 20 del 2002. Il nuovo art. 3 della legge n. 20 del 2002, nel disciplinare le metodologie di eradicazione delle nutrie, permette l'utilizzo di una serie di metodi che, benche' qualificati come di «controllo selettivo», appaiono in contrasto con la disciplina nazionale ed europea in materia di caccia e fauna selvatica. Tanto la direttiva 2009/147/CE, seppure concernente, nello specifico, la conservazione degli uccelli selvatici, quanto la legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dettano principi generali volti a vietare l'uso di metodi di cattura non selettivi, al fine di stabilire standards uniformi di tutela degli equilibri ecologici della fauna selvatica. In particolare, l'art. 21 della legge n. 157 del 1992 pone espressamente i seguenti divieti: «u) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre; [...] z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica». La norma regionale impugnata, come visto, permette l'uso, in ogni periodo dell'anno, di tutte le armi comuni da sparo, di armi da lancio individuale (categorie nella quale possono agevolmente farsi rientrare le balestre) e di trappole. Queste ultime, avendo un'altissima possibilita' di catturare animali appartenenti a diverse specie della fauna selvatica, non possono, all'evidenza, essere considerate strumenti «selettivi» ed il loro utilizzo e' espressamente proibito anche dall'art. 8, in combinato disposto con l'allegato IV, della direttiva 2009/147/CE. Se e' vero che a norma del novellato art. 2, comma 2, legge n. 157 del 1992 le nutrie non rientrano piu' fra le specie protette della legge n. 157/1992 stessa, le disposizioni in esame, nella parte in cui consentono l'uso delle metodologie di eradicazione sopra citate e, soprattutto, il trappolaggio, non garantiscono una adeguata selettivita', tale da escludere con certezza l'abbattimento o la cattura anche di specie di fauna selvatica tutelate dalla legge n. 157 del 1992 e dalla citata direttiva 2009/147/CE. La violazione della normativa nazionale ed europea appare tanto piu' grave in considerazione del fatto che le suddette modalita' di eradicazione delle nutrie sono consentite senz'alcun limite spazio-temporale, vale a dire in ogni periodo dell'anno e su tutto il territorio regionale, comprese le zone in cui e' vietata la caccia. La legge n. 157 del 1992 pertiene senza dubbio all'ambito della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che l'art. 117, comma 2, lettera s), riconosce di esclusiva competenza legislativa statale, di talche' il contrasto della normativa impugnata con la legge n. 157 del 1992 finisce per costituire una violazione del parametro costituzionale evocato. Codesta Ecc.ma Corte, infatti, «ha ripetutamente affermato che la determinazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna appartiene alla competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e che, pertanto, la legge regionale li "puo' variare, in considerazione delle specifiche condizioni e necessita' dei singoli territori, solo in direzione di un incremento, mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata" (sentenza n. 387 del 2008; inoltre, sentenze n. 263 del 2011, n. 315 del 2010 e n. 536 del 1992). Di recente, si e' precisato che i divieti relativi all'attivita' venatoria contenuti nell'art. 21 della legge n. 157 del 1992 sono formulati nell'esercizio di tale competenza (sentenza n. 193 del 2010)» (Corte cost., sent. n. 106 del 2012). La violazione della direttiva 2009/147/CE, d'altra parte, si pone in contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione, che prescrive, anche al legislatore regionale, di legiferare in conformita' alle norme promananti dall'ordinamento dell'Unione Europea. Invero, e' possibile rinvenire anche un'ulteriore violazione del dettato costituzionale. La disciplina nazionale in materia di porto e trasporto di armi comuni da sparo, infatti, autorizza la licenza di porto d'arma solo per scopi di difesa personale, per il tiro a volo (uso sportivo) e per le attivita' previste ai sensi della legge n. 157 del 1992. In particolare, l'art. 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e gli articoli 61 e seguenti del regolamento di esecuzione contenuto nel R.D. 6 maggio 1940, n. 635, disciplinano la licenza di porto d'arma per esigenze di difesa personale; la legge n. 85 del 1986 contiene le norme in materia di armi per uso sportivo; infine, e' la stessa legge n. 157 del 1992 (art. 22) a regolare la licenza di porto d'arma per uso di caccia. Ne consegue che l'aver autorizzato l'uso di armi in ipotesi e modalita' tali da risultare in contrasto con la suddetta legge n. 157 del 1992 costituisce anche, in via mediata, una violazione della normativa sulla sicurezza pubblica, cio' che ridonda in una lesione dell'art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione che attribuisce allo Stato la potesta' legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza.